CONVENZIONE
TRA I
COMUNI DI SONCINO, TICENGO, CUMIGNANO sul NAVIGLIO
CASALETTO DI SOPRA, ROMANENGO, TRIGOLO
PER IL RIORDINO,
L’INVENTARIAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEGLI ARCHIVI COMUNALI.
Il giorno 17 del mese di ottobre dell’anno 2005, alle ore 17,00 presso la sede del Comune di Soncino
Il COMUNE DI SONCINO, con sede a
Soncino, Via , rappresentato
dal Sindaco pro – tempore,
Pedretti, nato a il , elettivamente domiciliata nella sede
municipale e autorizzata a sottoscrivere questo accordo convenzionato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° del
Il COMUNE DI TICENGO, con sede a
Ticengo (CR), Via , rappresentato dal Sindaco pro – tempore, Oliveri, nato a il ,
elettivamente domiciliato nella sede municipale e autorizzato a sottoscrivere
questo accordo convenzionato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del
Il COMUNE DI CUMIGNANO sul NAVIGLIO,
con sede a Cumignano sul Naviglio (CR), Via , rappresentato dal Sindaco pro –
tempore,
Bosio, nato a il , elettivamente domiciliato nella
sede municipale e autorizzato a sottoscrivere questo accordo convenzionato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° del
Il COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA, con
sede a Casaletto di Sopra (CR), Via
, rappresentato dal Sindaco pro – tempore, , nato a il , elettivamente domiciliato nella sede
municipale e autorizzato a sottoscrivere questo accordo convenzionato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° del
Il COMUNE DI ROMANENGO, con sede a
Romanengo (CR), Via ,
rappresentato dal Sindaco pro – tempore,
Marco Cavalli, nato a il , elettivamente domiciliato nella sede
municipale e autorizzato a sottoscrivere questo accordo convenzionato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° del
Il COMUNE DI TRIGOLO, con sede a
Trigolo (CR), Via , rappresentato
dal Sindaco pro – tempore,
Biaggi , nato
a il ,
elettivamente domiciliato nella sede municipale e autorizzato a sottoscrivere
questo accordo convenzionato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del
· che i Comuni di Soncino, Ticengo,
Cumignano sul Naviglio, Casaletto di Sopra, Romanengo, Trigolo individuano nell’archivio,
quale complesso degli atti e dei documenti prodotti o acquisiti nel corso della
propria attività, una funzione essenziale per garantire il diritto
all’informazione e alla documentazione, la salvaguardia della memoria storica e
con essa della conoscenza;
· che si riconosce la necessità di un
corretto funzionamento del servizio archivistico, sia nella fase di protocollazione, classificazione e
archiviazione delle carte, sia nella successiva fase di ordinamento, inventariazione,
conservazione dei documenti, intesi come bene culturale di natura demaniale,
secondo il dettato della legge archivistica nazionale;
· che il servizio archivistico si
articola nella seguenti aree:
1) area del protocollo e dell’archiviazione corrente: assicura la correttezza delle
procedure, al fine di conferire ai documenti carattere di autenticità e di
organizzare una coerente disposizione degli affari nello svolgimento
dell’azione amministrativa;
2) area della conservazione: riguarda le opere di bonifica dei locali in cui è
conservato l’archivio storico e di deposito, la climatizzazione e
l’apprestamento dei sistemi di sicurezza (impianti elettrici e antincendio), le
operazioni di pulizia, spolveratura, disinfestazione, restauro delle carte di
archivio;
3) area dell’ordinamento, inventariazione, produzione degli
strumenti di ricerca:
relativa alle operazioni di riordino e inventariazione, alla redazione degli
inventari, alla creazione di basi dati informatizzate, secondo gli standard
internazionali, utilizzando l’applicativo software “Sesamo”;
4) area della consultazione: apertura al pubblico dell’archivio e gestione della
sala di studio, consulenza per la ricerca, servizi di riproduzione
(fotografica, microfilmata, digitale) dei documenti sia per la finalità di
studio che di tutela e di valorizzazione;
5) area della valorizzazione: visite guidate, realizzazione di percorsi didattici;
ricerca e progettazione per mostre documentarie; pubblicazione di documenti dei
fondi archivistici posseduti e di ricerche di interesse locale; sostegno verso
altre istituzioni culturali e associative che intendano valorizzare il
patrimonio storico – archivistico; istituzione di borse di studio per la
ricerca storica; partecipazione ad iniziative che favoriscano la crescita della
cultura archivistica; raccolta di fondi archivistici di enti o soggetti
privati, religiosi, politici, sindacali e di singole personalità (ancora in
vita o in stato di cessazione di attività), di enti e di persone, che mediante
deposito temporaneo o cessione definitiva, intendano affidare al Comune (tenuto
conto della normativa nazionale in materia di cessione di archivi di interesse
storico); che i Comuni di Soncino, Ticengo, Cumignano sul Naviglio, Casaletto
di Sopra, Romanengo, Trigolo, intendono stipulare un accordo convenzionato per
la gestione complessiva del servizio archivistico, in modo coordinato ai sensi
dell’art. 30 L. 267/2000, secondo le finalità della L.R. 81/85;
· che il testo di questa convenzione è
stato approvato dai Consigli Comunali degli enti contraenti, le cui deliberazioni
debitamente esecutive, vengono allegate a questa convenzione e contrassegnate
con le lettere A per il Comune di Soncino, B per il Comune di
Ticengo, C per il Comune di Cumignano sul Naviglio, D per il
Comune di Casaletto di Sopra, E per il Comune di Romanengo, F per
il Comune di Trigolo
TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI INDICATE IN EPIGRAFE,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1: Oggetto della
convenzione.
I Comuni di Soncino, Ticengo,
Cumignano sul Naviglio, Casaletto di Sopra, Romanengo, Trigolo gestiranno in
forma associata il servizio archivistico (secondo le aree indicate in
premessa), a norma del disposto dell’art. 30 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000 e
della L.R. 14.12.1985 n° 81 e con lo scopo di attuare quanto previsto
nell’allegato progetto (vedi).
Il Comune di Soncino, promotore dell’iniziativa,
assume le funzioni di Comune capo convenzione.
Articolo 2: Gestione.
Per l’espletamento delle funzioni di cui in premessa,
verrà incaricato un professionista del settore con i requisiti stabiliti dalla
legge, per svolgere le attività affidate dai singoli comuni in modo coordinato
ed organico, sulla base delle linee programmatiche che verranno concordate con
progetti di riordino, inventariazione e
valorizzazione degli archivi del territorio soncinate. I sindaci dei comuni
interessati potranno di volta in volta convenire una diversa utilizzazione del
servizio con incidenza sulla ripartizione degli oneri proporzionale al servizio
prestato. Ogni comune gestirà il contratto con il professionista incaricato per
quanto di rispettiva spettanza ed erogherà direttamente e con spesa a carico
del proprio bilancio il compenso dovuto ai sensi del disciplinare di incarico
ed in base al servizio richiesto.
Articolo 3: Durata della convenzione.
La durata della presente convenzione
è stabilita in 3 anni, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla
firma da parte dei sindaci rappresentanti dei Comuni facenti parte della
presente convenzione. Ciascun Comune aderente avrà il diritto di recedere
durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata
con delibera consiliare. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo alla presentazione dell’istanza. Inoltre la presente convenzione può
essere sciolta in qualunque periodo dell’anno previo accordo reciproco dei
Comuni espresso con atti dei rispettivi Consigli Comunali.
Articolo 4: Forme di consultazione.
I programmi e i progetti di gestione
del sistema archivistico, la verifica e l’attuazione degli stessi saranno
pianificati tra i Comuni convenzionati con riunioni o convegni appositamente
indetti dai sindaci o loro delegati. Per l’organizzazione di progetti comuni,
le sedi verranno scelte con criterio di rotazione.
Articolo 5: Controversie.
La risoluzione di eventuali
controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata
prioritariamente in via bonaria.
Articolo 6: Registrazione.
La presente convenzione è soggetta a
registrazione solo in caso d’uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia
di imposta di registro.
Per quanto non previsto espressamente
nella presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge.
Soncino, lì ……………….
Letto, confermato e sottoscritto
|
Per il Comune di Soncino |
|
|
Per il Comune di Ticengo |
|
|
Per il Comune di Cumignano sul
Naviglio |
|
|
Per il Comune di Casaletto di Sopra |
|
|
Per il Comune di Romanengo |
|
|
Per il Comune di Trigolo |
|